A norma del Piano Regionale di controllo della brucellosi ovicaprina 917/2011, è considerata allevamento da autoconsumo la detenzione di ovicaprini fino a un massimo di 5 capi, allevati ai soli fini di produzione per autoconsumo o d'affezione, senza cessione di animali e/o prodotti.
Per tale tipologia d'allevamento occorre richiedere al Servizio Veterinario competente territorialmente l'
E' inoltre necessario procurarsi e tenere aggiornato un registro di carico scarico per ovicaprini ed un registro dei trattamenti farmacologici, a norma del DL 193/2006.
I registri devono essere vidimati dallo stesso Servizio Veterinario.
Una volta in regola con le indicazioni riportate sopra, è possibile introdurre solo animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e scortati dal Mod.4 elettronico.
Il trasporto degli animali dall'azienda di provenienza a quella di destinazione deve avvenire nel rispetto del Regolamento 1/05, con automezzi autorizzati al trasporto animale per ovicaprini.
Ogni anno, nel mese di marzo, occorrerà compilare il censimento dell'allevamento ed inviarlo al Servizio Veterinario
Gli animali detenuti saranno controllati dal Servizio Veterinario ai fini della profilassi della brucellosi, con la frequenza indicata dal piano regionale.
Riferimenti:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.