La Regione ha approvato il nuovo “Piano per il controllo della nutria”, che in sostanza riporta la competenza alla Città Metropolitana e riprende nel merito i contenuti del piano precedente approvato dalla Provincia.
In estrema sintesi, il piano:
- ha come obiettivo l'eradicazione della specie dal territorio regionale, quindi non pone limiti al numero di capi che si possono abbattere
- ha validità di 5 anni
- individua come enti competenti al controllo:
la Città Metropolitana attraverso la sua Polizia (o dell'Ente gestore del Parco, nel caso di Monteveglio) nelle aree Agro-Silvo-Pastorali
il Comune (anche attraverso imprese di disinfestazione e pest-control) all'interno delle sole zone urbane, che in genere corrispondono al perimetro dell'abitato individuato dalla segnaletica bianca dell'inizio paese o località
- individua i seguenti metodi di intervento:
cattura con gabbia trappola regolamentari immatricolate dalla Provincia/Città Metropolitana, da controllare giornalmente, utilizzabili tutto l'anno e su tutto il territorio, avendo cura di liberare subito altre eventuali specie, e successiva soppressione con arma da fuoco, dispositivi ad aria compressa, esposizione a biossido di carbonio;
abbattimento diretto con arma da fuoco da parte di polizia provinciale, guardie forestali, guardie comunali, guardiaparco, coadiutori con licenza di caccia abilitati dalla Provincia / Regione, agricoltori con abilitazione esercizio venatorio solo all'interno dell'azienda agricola di proprietà o in conduzione, cacciatori in possesso dell'abilitazione a coadiutore nei periodi/orari consentiti dal calendario venatorio
è vietato l'uso di veleni e rodenticidi, e ogni altro metodo non selettivo (ovvero che può portare alla morte di specie diverse dalla nutria
- regolamenta il controllo nelle aree protette (parchi, riserve, siti rete natura 2000, aree riequilibrio ecologico, ecc) e nelle zone a gestione faunistico-venatoria, indicando modalità e periodi specifici
- smaltimento delle carcasse:
in caso di abbattimento con arma da fuoco dove non possibile il recupero della singola carcassa: si può lasciare in loco
in caso di cattura con gabbia trappola e soppressione: sotterramento in luogo adeguato, a profondità tale che carnivori non possano accedervi, prima di aver cosparso la carcassa con idoneo disinfettante
- prevede la rendicontazione dei capi abbattuti, con resoconto entro il 31 marzo di ogni anno
- prevede che la Città Metropolitana:
- coordini l'attività dei coadiutori
- gestisca le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori
- gestisca le richieste di intervento provenienti da cittadini, agricoltori, comune, ecc
- fornisca le gabbie di cattura immatricolate
- provveda all'eventuale smaltimento delle carcasse